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Guida alle polizze

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Le FAQ sono le domande più frequenti sulle assicurazioni comprese nei prestiti.

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Quali sono le assicurazioni comprese nella cessione del quinto di dipendenti aziende private, pubbliche e statali?

Sono la polizza RISCHIO VITA e RISCHIO IMPIEGO.
Entrambe sono obbligatorie ed incluse direttamente nella rata pagata dal richiedente per garantire il rimborso del finanziamento nel caso di "rischio vita" e "rischio impiego" tutelando così l'istituto erogante.

Il Rischio vita:
è una polizza, inclusa nel contratto di quinto, con cui il richiedente potrà tutelare i propri eredi e familiari nel caso in cui sopravvenga una sua morte prematura infatti con la polizza rischio vita l'istituto erogante vedrà saldato il debito proprio dalla compagnia assicuratrice che a sua volta non avrà diritto di rivalsa nè sui familiari del richiedente nè sul TFR maturato.
Esistono però tre casi nei quali la polizza rischio vita non è applicabile:

  1. il suicidio del richiedente.
  2. la morte del richiedente a seguito di un'azione illegale.
  3. la morte a seguito di una malattia o di una patologia conosciuta ma non dichiarata al momento della stipula dei prestiti personali. Infatti la sottoscrizione della polizza rischio vita avviene a fronte della presentazione di un'autocertificazione sul proprio stato di salute. Nel caso di invalidità o di età avanzata del richiedente, la compagnia assicurativa che stipula la polizza rischio vita potrebbe richiedere anche una certificazione dettagliata direttamente al medico curante (RVM rapporto di visita medica).

Rischio impiego (distinzione tra rischio credito e perdite pecuniarie):
il rischio impiego è una polizza che garantisce l'istituto erogante , qualora venga meno la retribuzione del richiedente a causa della perdita del lavoro sia involontaria(senza motivazioni) o sia ingiustificata (fallimento azienda).
Dobbiamo fare una distinzione tra dipendente pubblico o privato.
Per i dipendenti pubblici l'assicurazione pagherà tutte le rate dovute dal momento della cessazione del lavoro e fino alla naturale scadenza del contratto di cessione. Trattandosi di estinzione anticipata, non verranno addebitati gli interessi sulle rate ancora a scadere.
Per i privati l'assicurazione pagherà allo stesso modo le rate ancora non scadute decurtate degli interessi, sottraendo però tutto il dovuto ancora in essere dall'azienda al dipendente, quinti il TFR (trattamento di fine rapporto), sia esso tenuto in azienda o presso un fondo esterno, i ratei di tredicesima e quattordicesima (se presente), il rateo dell'ultimo stipendio, eventuali premi già maturati ma ancora da liquidare al dipendente.
In realtà la "Rischio impiego" potrebbe essere:

una polizza rischio credito(la più diffusa)
si tratta di una polizza a premio unico iniziale il cui costo viene sostenuto direttamente dall'istituto erogante. Non compare quindi come voce distinta nel contratto di prestito ma viene incluso nella voce "Commissioni bancarie". In caso di perdita del posto di lavoro la Compagnia garantisce all'istituto erogante il pagamento delle rate scadenti nel periodo di disoccupazione e fino al momento del ricollocamento del dipendente presso una nuova società ed ha diritto di rivalsa. Quindi diremo che il contraente/richiedente ed il beneficiario della polizza sono diversi.

oppure una polizza perdite pecuniarie
è anch'essa una polizza a premio unico iniziale, il costo viene formalmente pagato dal richiedente al momento dell'erogazione del prestito, pur essendo inserito nella rata, comparendo quindi come voce a sè stante nel contratto di finanziamento. Nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro, la compagnia assicurativa farà fronte al pagamento delle rate mensili per il rimborso del prestito all'istituto erogante finchè il richiedente non troverà un altro lavoro e su queste mensilità la compagnia non avrà diritto di rivalsa. In questo caso il contraente/richiedente ed il beneficiario della polizza sono la stessa persona.

Per quel che riguarda il costo delle due tipologie di polizze, sia la polizza Rischio Credito sia la polizza Perdite Pecuniarie implicano una spesa simile e, di conseguenza, per il richiedente è indifferente che nel contratto la polizza abbia una voce a parte o venga inclusa nelle Commissioni della Banca.

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Qual'è l'assicurazione compresa nella cessione della pensione?

L' assicurazione compresa nella CESSIONE del quinto per pensionati è la polizza RISCHIO VITA.

Il Rischio vita:
è una polizza, obbligatoria, inclusa direttamente nella rata pagata dal richiedente, con cui potrà tutelare i propri eredi e familiari nel caso in cui sopravvenga una sua morte prematura infatti con la polizza rischio vita l'istituto erogante vedrà saldato il debito proprio dalla compagnia assicuratrice che a sua volta non avrà diritto di rivalsa nè sui familiari del richiedente nè sul TFR maturato.
Esistono però tre casi nei quali la polizza rischio vita non è applicabile:

  1. il suicidio del richiedente.
  2. la morte del richiedente a seguito di un'azione illegale.
  3. la morte a seguito di una malattia o di una patologia conosciuta ma non dichiarata al momento della stipula dei prestiti personali. Infatti la sottoscrizione della polizza rischio vita avviene a fronte della presentazione di un'autocertificazione sul proprio stato di salute. Nel caso di invalidità o di età avanzata del richiedente, la compagnia assicurativa che stipula la polizza rischio vita potrebbe richiedere anche una certificazione dettagliata direttamente al medico curante.

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Qual è l'assicurazione compresa nei prestiti personali?

Le assicurazioni, sempre facoltative, comprese nei contratti di prestito personale sono le CPI.
CPI Creditor Protection Insurance cioè assicurazione a protezione del creditore, sono predisposte dall' ente erogante in collaborazione con una compagnia di assicurazione e sono offerte, quindi non obbligatorie, ai soggetti che sottoscrivono un finanziamento includendo direttamente l'importo diluendolo nella rata pagata.
Gli eventi assicurati in generale sono:

  • morte del richiedente
  • inabilità temporanea e totale
  • invalidità totale e permanente
  • malattia grave
  • perdita involontaria d'impiego
  • ricovero ospedaliero

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