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"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento
Ordinario n. 192
Art. 1.
1. Per
l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di
7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero
per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta
fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno
finanziario 2005.
2. Per gli
anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di
euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per
l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro.
Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni
di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in
246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente
utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si
tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento,
per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno
2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni
anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti
dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli
organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per
interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a
diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di
risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le
specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti
coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio
2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese
aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad
accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a
rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del
2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente
esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di
spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di
competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte
secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli
stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo
dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese
impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio
incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza,
il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge
sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui
ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella
sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e
per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica
dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei
casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In
ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo
periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore
rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Ai
fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono
tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della
relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti
non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo,
pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva
sostenuta nell’anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può,
con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo
del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche
amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al
primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli
interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati
conseguiti in termini di riduzione della spesa.
15. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di
cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la
limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari
indicati:
a)
strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550
milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e
c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b)
fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo
innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a);
c) interventi finanziati dall’articolo 13, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450
milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di
cui alla lettera a).
16. Al
fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che
gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e
intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo
restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a
7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo
per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui alla
revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per
le regioni dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui
al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione
all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni
centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il
30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni
centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle
società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o
indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di
cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti
titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la
Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla
fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento.
Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti
previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia e delle
finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di
cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i
conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre,
esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti
intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi
ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli
di spesa non andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno
precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia
e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e
motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale
diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le
eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle
more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per
legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili
la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del
Ministro dell’economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le
regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i
princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a)
per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per
ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali
che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media
pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti
enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma
21 l’incremento è dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa
media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, e per l’individuazione della popolazione, ai
fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della
popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di
seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 Kmq;
2)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a
50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
b)
per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a
53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato
ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può
essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003
incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti
e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli
obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il
complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese
correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a)
spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188;
c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni
azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e
dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni
pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori
soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25.
Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da
interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
26. Gli
enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per
spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di
beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e
liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura
degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite
di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico
di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa
depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250
milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31
dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di
quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003,
valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa
direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli
enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro
il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e,
ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di
pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di
promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000
per l’anno 2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000
per l’anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di
interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque a
promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere
ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei
rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e per la
tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio
decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma
28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con
apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle
finanze provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti
destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità
nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il
Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa
cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite
dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano: le province e
i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero
dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori
dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre
di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con
l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia
all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per le province e i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000
abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti
e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti
predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale
alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell’ente. A
seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o
semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati
ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle
spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli
obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l’organo di revisione economico-finanziaria
previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto,
sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne
dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le
modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere
dall’anno 2006:
a)
effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla
corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia
risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo
anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al
patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato, in sede
di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
34. La
disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato
gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
35. A
decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve
essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento agli obiettivi del
patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall’anno in cui
è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa
stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità
montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Le
comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione
delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
(UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello
delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a
53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle
finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle
stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non
provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole
del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli
anni 2005 e successivi.
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve
essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di
strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di
assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai
sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In
ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo
periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione
economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte
dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui
al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il
limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le
parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b)
dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis.
Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme
di indebitamento cui l’ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge
superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di
indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma
1 dell’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine
dell’esercizio 2008;
b)
un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo
204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma
1 dell’articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine
dell’esercizio 2013.
46.
All’articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite
dalle seguenti: «due anni»;
b)
al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
47. In
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti
per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al
regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di
stabilità interno per l’anno precedente.
48. In
caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente
cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i
segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B
possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari
appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta
prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di
destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti
che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o
provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui
all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del
contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui
prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico,
previo consenso dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle
disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto
collettivo vigenti per la categoria.
50. All’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli
enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano
avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve
comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento.
Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31
dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e
delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli
effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla
predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso lo stato di
previsione del Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso agli enti
locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta
con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della disposizione di
cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
secondo periodo è soppresso.
54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno, con
finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento
nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione
di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto
dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi
all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati di attività
artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali
per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di
ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54
e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato
alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10
febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni
e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di
personale, in misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente
comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di
settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli
enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè
agli enti indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a
statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione
dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583
milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai
fini dell’aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del
2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della
proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al
comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004
alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è
soppresso.
60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni conferite
agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti
delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione del comma 22
dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in
materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dell’aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle
disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni
possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione,
connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle
disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto
approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base
della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
quattro rate annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di
euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali
conseguente alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per
confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo
periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80
milioni di euro in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già
confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione
di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005,
limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non
previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
prestiti obbligazionari»;
b) all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b)
sono sostituite dalle seguenti:
«a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai
cinque anni;
b)
la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la
decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o
al 1º gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo
semestre dell’anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis
(Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono
autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di
cui al presente articolo.
2.
Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito
si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso e per
l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi
finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del contratto di
apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se
sussistono le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto
dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento
all’importo complessivo dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla
disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità,
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a)
la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo
del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e
previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di
pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero importo messo
a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito ha
luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per
l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di
un eventuale utilizzo parziale;
b)
gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore
a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi alla
data dell’erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme
erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di
preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di
inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare
e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato
atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o
esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso
applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
6.
Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo
regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle
caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito
sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del
comma 5»; d) all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti
capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita
all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti
emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in
relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini
dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila
concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte
dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui
all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si
applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere
stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70.
All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o
dell’accensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole
contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche
parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova
emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi,
in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione
del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza
dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle
commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle
condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato
osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso
swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore
al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con
oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono
proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla
conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di
cui al comma 71.
73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente
pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento
delle operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione statale
interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di
ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del
capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o
conclusa una operazione di swap per l’ammortamento dello stesso,
secondo quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il
rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e
crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri
enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli
enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto
nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di
corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè
il ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica
diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui
le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da
un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle
entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli
investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla stipula
dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione pubblica
tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla
contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di
prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i
trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione
contabile dell’operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle
disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni
finanziarie.
78. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua
competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di
tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione,
tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali
durante l’anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono
direttamente ai tesorieri degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che
per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree
geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono
collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28,
commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via
telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno
di cassa sia ai fini del calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto
decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della
sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai
risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello
stesso anno 2005, ad altri enti.
80. L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 213
(Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) –
1. Qualora
l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di
tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso
di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli
cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi
compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.
2.
La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere
effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche
con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi
elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza
bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai
predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della
quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed
esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi
previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai
fini della razionalizzazione e della semplificazione dell’attività
amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana
disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici
all’estero.
82. Per il
contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di
finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di
finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche
sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di
avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di
lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività
produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure
organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del
compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto
dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe,
predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo
viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario
regionale, per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di
verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le
citate misure organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate
comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco
dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi
citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema
contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema
assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è
ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il
corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la
stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla
produzione e alle strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà
nazionale - incentivi assicurativi.
84. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il
comma 3 è sostituito dal seguente:«3.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori, destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione
del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto per
studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi
dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare
preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi
rischi di mutualità.
86. Per
gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di
rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per
l’anno 2005 di 50 milioni di euro.
87. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e
di qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito
capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura
biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per
l’anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle
disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate dall’articolo 5,
comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposita
unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono
definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di
292 milioni di euro per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006.
89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al
personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119
milioni di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni
di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere
dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla
copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa
per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle
Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla
determinazione della quota da destinare all’incentivazione della
produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004,
concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende
applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico
di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di
innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano
adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e
razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti
direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere
all’utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente
applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile
2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la
dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito
a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle
amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla rideterminazione del
proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di
cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente
comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto
degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del
presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo
periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure
concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che
l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o
soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e
norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da definire con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze
armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al
personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli
ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle
università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli
enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad
eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si
applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed
il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma
98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di
personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e
nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23
agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate
con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È
consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche
intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono
procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006,
a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una
spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di
euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione
all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata
l’immissione in servizio:
a)
del personale del settore della ricerca;
b)
del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno
due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per
la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo
2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione
giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la
copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato
risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano
conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale
qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del
Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e
curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze e disciplinato
con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le
ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere
utilizzate le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli
impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di
concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della
Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali
da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni
regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le
assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di
mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le
regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde
non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro
per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per
l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro
per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni
che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno
successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di
assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel
quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia
coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività
produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le
disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si
applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si
applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e
2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un
triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al
comparto scuola, alle università nonchè agli ordini ed ai collegi
professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla
presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale
al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità
indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle
procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i
limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità,
l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze».
105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto
delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai
fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento
ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della
normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga è autorizzata l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei commi da 93 a
105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007
e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei
relativi saldi.
108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il
finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione
del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui
al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società
Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di
tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA
sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui
all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al
primo periodo omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del
cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli
importi dell’IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La
cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od
occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I
cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di
appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza
territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I
cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la
provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di
commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di
abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta
tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da
amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite
numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari
di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai
medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli
interventi oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima
casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario
all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in
regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende
territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La
dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari
opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di
fruizione dei benefici di cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale
delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28
agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale
vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro
250.000.
114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti:
«legalmente costituite».
115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le
modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 2 milioni di euro
per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo
determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno
2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare
quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni di
cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni
non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle
autonomie locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale
a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino
al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a
tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai
sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura
amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti.
119. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato o con
convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31
dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti
di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno 2005 fino
al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 3,
comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate
unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla
normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le
scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli
enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma
64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre
2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico
aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio
presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di
amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di
monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia
trasferito a domanda con il semplice consenso dell’ente o della società e
dell’amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
125. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i
ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,»
sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la
spesa di 375 milioni di euro.
127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della
dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare
quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per
l’anno scolastico 2004-2005.
128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è
impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da
altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei
requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da
assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile
coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al
fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione
deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di
7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono
attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di
formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è
obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per
l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare
il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico
dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il
rispetto dei predetti limiti.
130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere
dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i
seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della
scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del
personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione
di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte
delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di
euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è
fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute
esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia
e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro
dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o
indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza
pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di
procedura civile».
134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di
garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui
all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e
retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al
fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di
provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi
sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere
indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante,
e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di
efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di
trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b)
la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione
degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo,
degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti
di soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell’articolo 54 le parole: «a norma del
presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e
del presente titolo».
138.
L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno
2005:
a)
in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b)
in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2005 in
15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a),
e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera
b).
141. I
medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto
attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma
di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a
carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di
2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi
assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle
province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005
dall’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato
al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti
agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a
7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a)
le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle
predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai
sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per
un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in
eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal
decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51
milioni di euro;
c) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003
del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1)
finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di
handicap grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni
di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare
complessivo pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il
complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143
sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai
fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 827
milioni di euro a decorrere dal 2005:
a)
per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni
di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni
in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245
milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5
dell’articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001 e del comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap
grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un
ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre
1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in
materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305
milioni di euro;
b)
a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a
245 milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a
277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992,
n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia
di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni
di euro.
146. Per
le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o
subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale
ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della
determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione salariale
ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il
limite di 1.100 unità annue.
147. La
disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo comma, della
legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai
trattamenti ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti
speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di
armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia,
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti
nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le
norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore
industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi
rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque
diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del
citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a
carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite
dal 1º gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia,
obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
«A
decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi
sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on
line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali
determinate dall’INPS medesimo.
Il
lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o
a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione
in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite
dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per
l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di
regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di
trasmissione telematica on line della certificazione di malattia
all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di
lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».
150.
L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151.
All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b)
al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i
piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio
della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a
ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del
contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978,
e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal
datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni
anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o
disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle
adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello
relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto
contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per
l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a
disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di
trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a
fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le
informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da
esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle
finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per
l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2
dell’ articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al
rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento
della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel
capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di
natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono
determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le modalità di
presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare
l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005. A favore del
Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2005.
153.
Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di
500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine
di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei
giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni,
mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo
il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando
quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è
destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum
nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è
ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali
proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre
2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza
soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito
delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai
sensi dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. All’articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b)
al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono
soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158.
All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2)
le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative
degli iscritti al Fondo medesimo»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente
dell’INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di
amministrazione dell’Istituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo
contabile e per essi non trova applicazione l’articolo 2409-bis,
terzo comma, del codice civile.
160. È
costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale
delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti
pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta
alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,
che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività
istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di
euro per l’anno 2005.
161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005,
del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto di lavoro a tempo
determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti
a carico del bilancio dell’Ente.
162. All’articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per
l’anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma
9, e all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un
Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle
modalità di attuazione del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007
il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per
l’anno 2005, 89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro
per l’anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato,
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di
euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal finanziamento
dell’ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono
ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni.
165. Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di
garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica
stabilito dalla legislazione vigente. Nell’ambito delle annuali direttive
del Ministro della salute all’Agenzia è incluso il conseguimento
dell’obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica.
Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia
italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale
dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le
patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità
posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere
«confezioni d’avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini,
al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e
di verificarne la tollerabilità e l’efficacia, e predispone l’elenco dei
farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità
posologiche.
166. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle
lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei
farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2)
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis)
farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al
pubblico (OTC)»;
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. All’articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole: «l’indicazione della “nota“» la parola: «,
controfirmata,» è soppressa.
168.
L’Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito del programma
annuale di attività previsto dall’articolo 48, comma 5, lettera h),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a
diffondere l’uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata
informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai
farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni
specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste
complete di farmaci generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito
nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la
disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione
delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal
Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all’articolo
4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e
possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di
assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi
alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In
fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30
giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione
delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento
per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio
sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati
dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei
bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e
all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima
modalità e i medesimi criteri si procede all’aggiornamento biennale delle
tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere
dall’anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per
il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione,
entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella
remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni
di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente,
indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione
della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti
e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto
principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende
unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all’articolo 2, comma
6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4, comma 2, della legge
1º febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici
universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la
potestà di verifica dell’effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza
ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e all’articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato
derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui
all’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l’anno 2004, rivalutato del 2
per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di
una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento
della dinamica dei costi:
a)
gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)
i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei
rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze ai
fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della
spesa sanitaria nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello
regionale, al fine di garantire l’effettività del processo di
razionalizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della
domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell’offerta
di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonchè
alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della
prevenzione e dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione,
con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica
normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che,
complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005,
al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio
dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza
di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire
in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con
gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e
prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in
equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio,
nonchè l’ipotesi di decadenza del direttore generale.
174. Al
fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si
prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del
monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a
fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero
essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri
diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi
trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad
acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta
i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi
possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di
gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio
2004 e seguenti.
175. Per
le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla
sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l’inizio o la
ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto
della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e
del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio
o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle
maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni,
antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni
possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in
conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero
modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del
presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è
precluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005,
2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente
erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le
fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a
carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da
assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per
cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di
ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda
sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti
ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal
medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata
sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per
la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di
prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è
definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma
173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di
raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende
ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta,
attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle
strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza
gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176,
anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del
Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I
Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione
stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il
perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173.
La sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione
alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera
parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente
alla somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di euro
per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo
riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti
di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime
dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto
dall’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all’anno 2004:
a)
l’obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro
carico, di cui all’articolo 48, comma 5, lettera f), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di
spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s’intende comunque
adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto
ripiano, purchè l’equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario
regionale venga rispettato, previa verifica dell’avvenuta erogazione dei
livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai
sensi del comma 172;
b)
con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute,
sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola
regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso
all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal
citato Accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
183. A
partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall’Agenzia
italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento
della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti
dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
tenute nell’esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure
di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al
fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento del
finanziamento a carico dello Stato:
a)
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle
finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da
accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello
Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b)
per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del
CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni delle medesime regioni;
c) all’erogazione dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino
del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni
dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a
seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta
di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonchè
della stipula dell’intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dal riparto per l’anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato
del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
185.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è
inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la
generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti
destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nell’ambito delle attività dirette alla definizione e
implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero
della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso
la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per
il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al
funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la
facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario
stanziamento di bilancio.
187. In
considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione
sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti
patologie, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in
favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005 abbiano ancora in
corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione
dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed
ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare,
previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto
di fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato,
per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi
conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per
il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonchè per la
realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute
finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso
correlate.
191. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da parte delle
singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni
di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad
esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica
amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni
informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni
ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula
contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per
l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento
degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo,
dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando
le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei
servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede
di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo 8
dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a
parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione
delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle
amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193
possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità
da definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento
dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA
finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici
nel settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del
personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purchè sia già in possesso di caselle
di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto
conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono
emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello
Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative
informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli
uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di
trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
199. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla
riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio delle
somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui
alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero
competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi
finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di
programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno
allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni
infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli
interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie
per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine
vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate
nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei
manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione
dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita
di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito
dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il
miglioramento del processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario
per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a
qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del
capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata
ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il
Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti
da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui
gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
(CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e
acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni
parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al
primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di
attuazione del predetto Fondo, nonchè le misure volte ad incentivare lo
sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione
dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a
fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur
essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio,
non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai
soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e
dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i
quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di
utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per
cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di
Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè una quota del 5 per cento per il
completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle
regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento
per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi
di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi
calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per
fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente
alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre
2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una
quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e
Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di
58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di
Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di
30 milioni di euro per l’anno 2005.
205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad
incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e
digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonchè la loro
formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le
modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi
stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto
l’anno 2005.
207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono
concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonchè
al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni
ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche
riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente
comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un
personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in
esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel
settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività
produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è
integrata della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di
euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007. Tali somme
possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al
termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente
comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente
comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto
dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di
capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di
cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive
modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo di 110
milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro
70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004. Le
procedure per l’assegnazione dei contributi stabilite, relativamente
all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi
di cui al presente comma.
212. L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo di 30
milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere
dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora
l’accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell’utente
ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila
abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione
tecnologica e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della
radiofonia, a decorrere dall’anno 2005 la quota prevista a valere sui
contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo
comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini
di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui al citato comma 190
dell’articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti
interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5
milioni di euro per l’anno 2005.
215. Al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree
sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni
alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e
tali da generare esternalità positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque
superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in:
a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non
inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un
pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla
stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino
al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in
conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti
ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in
misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese
beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c)
possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento
nel caso di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul
Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale
fine l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è
esteso agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di
assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli
interventi previsti al comma 215 nonchè le condizioni e i limiti delle
agevolazioni di cui al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree
sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti
dall’Istituto italiano per gli studi storici e dall’Istituto italiano per
gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la
realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante
interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea
delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse
sono disposte le relative modalità di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di
sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno;
per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali
programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del
cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si
intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una
relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento,
concluse e in corso, nonchè sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni
assunte per conseguirlo.
221. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
222. Al fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole
e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi
comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del
patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del
risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento,
d’intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e
con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze,
con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di
regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme
comunitarie applicabili, assicurando che l’organizzazione e la gestione dei
fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a
tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione
negli organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 222
si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208,
e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2,
in attuazione dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera
a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli
individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati
anche nell’ambito dell’attività di gestione della liquidazione già affidata
a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo
decreto-legge.
225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle
seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b)
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della
società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con
riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata
dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo
articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere
finora attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario
liquidatore in essere.
227. Al
fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza
pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi
dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la
ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla
conclusione delle procedure di cui all’articolo 214 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data
pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione
degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge
28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici
mesi» sono soppresse.
228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue
funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze, la
società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce
annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici,
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione
stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività
previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350
del 2003, nonchè alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il
relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo
restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
231. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le
parole: «dall’AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e
le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore
agricolo».
232. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il
Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con
le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della
collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo
quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della
legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista.
Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole:
«per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2004 e
successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente
comma, allo stesso direttamente attribuite,».
233. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni
di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui
all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per la
promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle
attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi
finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e
dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni
di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di
spesa di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5
milioni di euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per
8,5 milioni di euro.
235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi
autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento
operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le
direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle
imprese di autotrasporto, nonchè delle distanze chilometriche percorse in
mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il
rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la
parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al
settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità
disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14
dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13
dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al
fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del
Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio
nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio
regionale procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca
delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità
per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è
autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il
31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge
1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori
entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Una quota
delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2005, e
ad euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato
la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo
articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2005.
240. All’articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte
le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui
all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze».
241. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle
infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi
dell’articolo 21 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato
l’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all’evento olimpico onde
garantire il completamento funzionale di alcune opere per l’uso
post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a
5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato
all’adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell’Alto
Commissario di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10,
comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive
modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al
31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.
244. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia
popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano
accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può procedere
allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b)
al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo
scopo di favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto della
pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a
garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la
concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti
nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea
obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma
è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato.
246. Per
la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di
1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia
integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di
metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle
diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti
rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione
dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è
istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse
rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è
finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e
delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di
locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri
urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino
una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale
del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori
scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo
diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di
ricerca e progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma
160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è
istituito, per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni
di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all
digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della
televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di
rilevanza strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al
finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore
aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di
euro per il 2005.
253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive
dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e
controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della
gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano
almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre
2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del
citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i
versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di
imposta, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei
Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di
riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è
autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di
ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell’obiettivo 1, il
Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le
istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002
recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e
di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per
mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per
l’anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della
legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche
agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di
Cristoforo Colombo curate dall’apposito Comitato nazionale istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate
dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione
e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di
enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici
nonchè di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per
lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel
limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del
lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli
stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal
medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette
convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni
di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione
previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese
pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 82,
della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata
al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 25 ottobre 2004.
264. All’onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per
l’anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale
di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio
dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di
Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di programma per
la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto
del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno
1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del
14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta
regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004,
nonchè al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di
Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265,
proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive
regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e
infrastrutture di aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la
promozione imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore
delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un
contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni
di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità
territoriale di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono
assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del
commercio, il fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei
settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M,
N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a)
alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o
aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro
attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all’avvio dei processi
innovativi;
b)
all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti
connessi all’adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei
servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
d) all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare
la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il
lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di
assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche
innovative volte all’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa
commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale
acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed
interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la
movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento
degli ordini e per la distribuzione commerciale.
271. Con
decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini,
criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma
270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272.
L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti
che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto
decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31
dicembre 2007. L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del citato
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità,
fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all’articolo 7 del citato
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai
soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio
2008.
273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di
locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per
provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi
alla locazione degli immobilistessi».
274. Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo,
a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta
giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli
enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche
a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante
ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente
alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è
intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo
periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono,
entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero
all’ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte del
debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento.
I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero
la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono
di diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le
operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di
immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di
cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni
o società sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da
ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e
ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi
dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari.
Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con
le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del
demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l’anno a
valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti:
«e valorizzati»;
b)
all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione» sono
inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per
il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi
internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet,
costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005.
279. Per
dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta aRio
de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e
per dare avvio all’esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione
dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità
biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio
2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per
l’anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle
citate Convenzioni internazionali.
280. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di
cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono assoggettate all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della
tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al
funzionamento e all’implementazione del centro elaborazione dati del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di
comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad
assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane
età, al fine di consolidare e accrescere l’attività di prevenzione in
materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate
erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base
sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo,
dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad
estrazione istantanea e differita, nonchè da eventuali giochi di istituzione
successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello
sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle
entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma
281, nonchè le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il
finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse
a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui,
secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla
preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e
per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005,
al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai
concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di
finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista
dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: a) 8
per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per
cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d)
2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo;
e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite
non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i
concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del
concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005,
in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi
281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione
delle quote di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non
riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal
regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono
acquisite dall’erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005,
la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, come definita dall’articolo 12 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e
successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per
la percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per
cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al
luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica;
d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla
stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è
abrogata la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
286. Con
uno o più decreti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli
aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori,
nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di
distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della
disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:
a)
armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei
concorsi pronostici;
b)
economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio
nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonchè tutela della
buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174.
288.
Ciascun concessionario per l’adduzione delle scommesse a totalizzatore al
totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all’emissione
della ricevuta di scommessa, nonchè per l’adduzione delle scommesse a libro
al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un
operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso.
L’operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed
affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere
stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra
l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da
apposita convenzione. Ove l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in
nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto
per l’esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo
precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve
essere effettuato mensilmente il versamento;
b)
l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle
integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a
totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall’operatore in
misura non superiore al 2 per cento dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale
verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal
concessionario.
289. A
decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro
sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L’importo di ciascuna
scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al
fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace
azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i
provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con
organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la
partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere
abilitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di
gioco non a distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva
del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere,
attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
all’individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad
evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee,
con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della
posta di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi,
nonchè i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e
telematiche.
293. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle
amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione
di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri
Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali
delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte
in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve
quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal
comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno
2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno
2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di
euro.
297. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per
l’anno 2005.
298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari
a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti
dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di
cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, nonchè di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a
valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo
dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sono
stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a)
Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze –
u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100
milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b)
Poste italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b.
3.1.2.4 – Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b.
3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il
2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell’economia e delle
finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo contratti programma): 90 milioni di euro
per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il
2007.
300. Gli
importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale,
delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della
tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive
modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante
dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e
dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi
telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore
gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a
1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
301. A
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura
dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99
per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è
fissata al 100 per cento.
302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2006 il versamento è
determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente
garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni
di euro».
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti
locali, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che
richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a
soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi.
Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di
restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal
concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il
concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico
con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita
convenzione unita all’atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di
cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente.
L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad
evidenza pubblica.
306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo
di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai
seguenti:
«1.
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e
fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di
competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000
e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000
e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000
e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della
metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto
è pari a euro 120».
308. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è
sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa
il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del
contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonchè per l’adeguamento delle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari.
310.
All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter.
Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni
caso l’importo di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici
tributari.
312. I
veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di
provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non
confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a)
siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da
comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano
motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di
interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del
1º luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione
all’avente diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera
a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.
313. La
cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione
in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti
dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati
secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314.
All’alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali
e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i
tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni
interessate.
315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode
acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli,
dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio
giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità
giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico
registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri,
all’aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli
articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario,
comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia,
nel modo seguente:
a)
euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b)
euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di
massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli
autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli
importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento
per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del
veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le
somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui
costanti a decorrere dall’anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non
ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi,
comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano
veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui
ai commi da 312 a 320.
322. All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo
parere del consiglio dell’ordine,» sono soppresse.
323. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal
seguente:
«1.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata,
fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i
diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la
notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in
modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi
previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325.
All’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole:
«assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti:
«astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i),
è aggiunta la seguente:
«i-bis)
le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle
prestazioni medesime».
327. All’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo
96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime
sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter.
Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con
riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione.
L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il
primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1
sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le
modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi
specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e
le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in
considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni
complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329. Al
comma 4 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle
prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione
del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non
devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello
unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai
comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti,
agli esecutori e ai progettisti dell’opera»;
2)
alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione
di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del
gas,»;
b)
all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla
lettera g) dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti:
«contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del
primo comma dell’articolo 6»;
2)
al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine
dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento
all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli
stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivata l’utenza»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le
banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore
finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6
per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza
i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di
natura finanziaria»;
4)
l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le
comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo
sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini
delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono
definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»;
5)
al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia delle entrate».
333. Ai
fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto
comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b)
del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli
enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all’atto della
sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime
informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del
rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con
provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio,
sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le
unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma
333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di
proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra
il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il
corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli
Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al
precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le
modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del
territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza
dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del
direttore dell’Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata
non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non
più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni
edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari
interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con
gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione
in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del
classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del
classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le
violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito
della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º
gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune,
ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di
notifica della richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista
per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio
decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento
degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite,
previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità
tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi
336 e 337.
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio
2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria
censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in
ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già
denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica,
con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio
stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli
atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali,
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica,
presso il comune, della consistenza di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, dopo l’articolo 52 è inserito il
seguente:
«Art. 52-bis.
– (Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione) –
1. La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42,
comma 1, è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal
contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.
Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le
annualità successive alla prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è inserito
il seguente:
«Art. 41-ter. – (Accertamento dei redditi di fabbricati) – 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e
41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati
derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo
corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal
contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore
dell’immobile.
2.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di
locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso
del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del
reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore
dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni».
343. Le
disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti,
rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano
applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il
modello per la comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero
dell’interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile
gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la
comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonchè degli
uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato
elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a
dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il
Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la
loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La
presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto
articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione
di cui al medesimo articolo 12.
345. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione
anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di
intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le
cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a
quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata
inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda
violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo
periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi
dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni,
comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati.
347. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonchè, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a)
ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di
ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli
stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli
albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale»;
b)
nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal
seguente:
«1)
fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi
al personale classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i
seguenti importi:
a)
euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma
non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma
non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma
non euro 180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater.
Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il
medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e
nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media
dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta
costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta
successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al
terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività
commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei
lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori
impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia
ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del
suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo
10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i
trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività
commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli
incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che
assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente
preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di
superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di
lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies.
Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale
per il periodo 2000-2006, l’importo deducibile determinato ai sensi del
comma 4-quater è raddoppiato».
348. Le
disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d’imposta che
inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della
lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui
interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
349. A
decorrere dal 1º gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell’articolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della deduzione spettante ai
sensi dell’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle
deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b)
l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita
dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo
sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti
importi:
a)
3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b)
2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla
deduzione.
2.
La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni;
b)
3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di
famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e
2»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis.
Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le
spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono
state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del
codice civile.
4-ter.
Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle
medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il
predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero;
se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri
casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali»;
c) l’articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì,
apportate le seguenti modificazioni:
1)
nell’alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la
progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2) le
lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle
seguenti:
«a)
fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b)
oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel
comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle
seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni di legge»;
d) l’articolo 14 è abrogato.
350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla
parte di reddito imponibile di cui all’articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l’importo di
100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l’accertamento, la
riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si
applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
351.
Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno
riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento,
salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto
disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni
contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo
comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno
2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre
2004, se più favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nell’articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della
deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti:
«al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del
medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute»; nel
medesimo comma, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono
aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti
indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta
sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro
ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma
1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in
conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b)
nell’articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio
precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine,
all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare».
354. È
istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa,
un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di
finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del
Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000
milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei
limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma
361.
355. Con
apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad
interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla
base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali
sussiste apposito stanziamento di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste
dal comma 355:
a)
stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b)
approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei
finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l’importo
complessivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal
CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico
del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da
applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione
delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a
programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di
erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento e non sono stati
adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che
l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere
conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.
357. Con
decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi
contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i
requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati previsti
dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche
per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la
revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la
quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle
spese d’investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del
finanziamento agevolato.
358. Il
tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle
finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonchè gli oneri derivanti dal comma 360, sono
posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio
dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del
finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista,
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia
dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in
anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi
del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del
Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la
spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli
interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni
2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla
quota relativa all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, pari
rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.
362. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al
quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate
in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre
2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello
Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di
idonei titoli giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di
credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito
fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la
gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono
patrimonio destinato, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad
effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza
l’autorizzazione del soggetto ceduto.
364. Il Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere al
pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un
periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362,
nonchè, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita
rendicontazione annuale sull’amministrazione del fondo, di cui al comma 363,
da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei
commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l’accesso al
Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla
cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai
tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di
quanto alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni
di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela
della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la
riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in
via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri
immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale
quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque
forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella
forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o
mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti,
dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su
preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione
stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in
tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione
commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la
fornitura, risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici
dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione, anche telematica, dei
predetti documenti, dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque
dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura
prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o
delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici
dell’Agenzia del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite
esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con
l’Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo
pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e
termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati,
nonchè il controllo del limite di riutilizzo consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non
consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di
ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e
delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367
a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal
fine, i poteri previsti dall’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione
dell’Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività
all’indicata azione di contrasto all’utilizzazione illecita dei documenti,
dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e nei
limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è
avviato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze un programma
straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e
specialistica del personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie
fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di
qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il
personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe
esigenze di consolidamento dell’azione di contrasto all’elusione fiscale, in
presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può
provvedere, a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche,
mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali
sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti
ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via
telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con
provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio:
a)
è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a
determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari
tipologie di adempimenti;
b)
è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti
catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la
trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente
articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità
relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento
degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da
allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l’avvenuto deposito
presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a
cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti
dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui
beni;
d) sono stabilite, d’intesa con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi
dovuti.
375. Gli
atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni
e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a
cura dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In
tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo dello stesso.
376.
Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le
parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2005».
377. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole:
«a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
378. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al
Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni
dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il numero
identificativo intracomunitario nonchè il numero di telaio degli
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi
passaggi interni precedenti l’immatricolazione il numero identificativo
intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza
delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non
procedono all’immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro
il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione
intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni
di cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. Con la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta
ai sensi del comma 378.
381. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi,
il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate,
esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i
dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo,
da attuare secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e terzo comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, l’Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai
controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni
risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che
omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati
incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.
385. Il
direttore dell’Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i
contenuti e le modalità della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
introdotto dal comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l’articolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis
– (Solidarietà nel pagamento dell’imposta). – 1. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti
al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2.
In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a
cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario,
soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato
solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia
documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato
determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente
rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque
non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta».
387. A
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto
l’istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono
accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni
cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al
1º gennaio 2003. L’adesione alla pianificazione fiscale determina
preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta e comporta una riduzione dell’imposizione fiscale e
contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non
possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa
e gli esercenti arti e professioni:
a)
per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata
nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di
imposta in corso al 1º gennaio 2002, al 1º gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio
2004;
d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall’attività svolta per almeno uno dei periodi d’imposta in corso al 1º
gennaio 2002 e al 1º gennaio 2003;
e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi d’imposta di cui
alla lettera d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso
al 1º gennaio 2003.
389. La
proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di
elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle
risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei dati sull’andamento
dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della
coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione
disponibile riferibile al contribuente.
390.
L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore
per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al
contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la
base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
391. L’adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo
termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli
intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare
una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a)
significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio
dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della
proposta;
b)
dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti
sensibilmente, all’atto dell’adesione.
392. La
sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del
comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle
disposizioni vigenti.
393. Per i
periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito
caratteristico d’impresa o di arti o professioni:
a)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
esclusa l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonchè quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti
percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello
pianificato;
c) è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali per
la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il
minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le
prerogative delle Casse autonome nonchè la facoltà di effettuare i
versamenti su base volontaria.
394. Per
gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 393, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle
altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette
a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo
comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
395. In
caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle
entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto
della pianificazione nonchè, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione
del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a
base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari
e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento
di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel
caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396.
L’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394,
lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e
c), non operano qualora:
a)
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero
non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a),
ferma restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui
all’articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
b)
siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di
cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
397. Salva
l’applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e
segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria,
emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente,
qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti
non opera l’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e
394, lettera c),b)
e c). nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere
398. Nel
caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso del
triennio, l’istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere
effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la
variazione. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di
contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio,
decorre l’applicazione della pianificazione fiscale concordata nonchè
approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta di
cui al comma 389. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati
i periodi d’imposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui
confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta
diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle
proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per
il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, nonchè le modalità di adesione.
399. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni
quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero
da quella dell’ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività
degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione
può essere disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo
periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati
di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di
cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La
revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di
ciascun anno.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio
2005, l’Agenzia delle entrate completa l’attività di revisione relativa agli
studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 1 del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di
applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e
del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei
commi da 387 a 432, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per
l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non
si applicano gli studi medesimi.
402. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a:
«risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma
del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo
comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti
e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo
e terzo comma,»;
1.2)
nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od
operazioni»;
2) al numero 5):
2.1)
nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,»
sono soppresse;
2.2)
nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal
seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il
rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni
dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da
terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966,
e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può
essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di
interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2)
nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite
le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla
seguente: «trenta»;
2) il
terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato
per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
dal comandante regionale»;
c)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative
risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via
telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle
richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i
rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
403. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione
e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1)
nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono
sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati,
notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è
sostituita dalla seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi
risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o
dell’articolo 63, primo comma,»;
2)
al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma
fiduciaria,» sono soppresse;
2.2)
nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal
seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il
rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni
dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da
terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966,
e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può
essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di
interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2)
nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite
le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla
seguente: «trenta»;
2) il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato
per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
dal comandante regionale»;
c)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative
risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via
telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle
richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i
rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle di
cui al quarto comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402
e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa
decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura
esclusivamente tecnica.
405. Al
fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto
della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1
dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette»
sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle
entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una
Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di
altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonchè
l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi
di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la
maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
406. Al
quinto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da: «l’ufficio dell’imposta» fino a: «indirette
sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici
dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche
nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento,
da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «l’esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o
di imposta»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè
l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui
all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
407. Al
comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo
periodo dell’alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono
sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali,
nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto,».
408.
All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che
hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle
seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè con
riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto»;
b)
al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono
sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi e».
409.
All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e
professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno
due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da
accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base
degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione
del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti
attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di
opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad
indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il
parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l’ufficio, prima
della notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a
comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti
all’applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per
effetto dell’adeguamento di cui all’articolo 2 del regolamento recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi
di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, non rilevano ai fini dell’obbligo della trasmissione della
notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale».
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell’articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente
articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2004.
411.
All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«i periodi»;
2)
le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,»;
3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono
sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive,»;
b)
al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo d’imposta» fino a:
«revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi
periodi d’imposta di cui al comma 1,»;
2)
le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi»
sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell’imposta sul
reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto
termine, in un’apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale»;
c)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i
periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima
volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del
medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a
saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata
sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli
studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è
dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi
o compensi annotati nelle scritture contabili».
412. In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di
ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione,
effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta
o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è
versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di
mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione
di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602
del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai
commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle
dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del
mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è
inserito il seguente:
«Art. 10-bis.
– (Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. È punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di
imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,
per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta».
415. All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le
parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il
concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative,
nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore».
416.
All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo
alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli
straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè»;
b)
al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive»
sono inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,»
sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b)
all’articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata»
sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo
comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni
di cui al titolo II del presente decreto»;
c) all’articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del
dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro
l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è
relativa ad un ruolo straordinario».
418. Al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole:
«garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle
seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b)
all’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419.
All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono
sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».
420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417,
lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi
esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.
421. Ferme
restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto
di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste
dall’articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di
recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a
sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni.
423. La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi
prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta
all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per
il precedente periodo di imposta.
424. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni
presentate nell’anno 2003.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis.
– (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1. Il concessionario,
prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in
modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del
settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i
concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità
connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino
alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per
ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in
concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo dovuto è versato in tre
rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30
giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da
versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31
dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
427. La
durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli
incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata
entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la
redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti
alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di
redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente
iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione
possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente
per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione
commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che
operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di
vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie
superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore
ai 10.000 abitanti.
431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di
cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce
l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di
emissione delle fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono
soggette alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
433. Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla
razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato, l’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del
Ministero dell’economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata,
anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi
nonchè i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero
comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e
valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei
beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire
meno dell’uso governativo, delle concessioni in essere nonchè di ogni altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato,
sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni
hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite
in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo
decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla
filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i
parametri fissati nell’elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri
sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura
dell’8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al
comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro
trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura
pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 3 allegato alla presente
legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione
quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi
pendenti, promossi dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati
alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le
parti le spese di lite.
436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di
valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui
all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono
essere alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a trattativa privata,
se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di
invito pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno
su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a
diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente
attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla
disposizione di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo
periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a
trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto
immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o
superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato
dall’ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte
dell’Agenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il
diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonchè dei
soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di
alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti dall’amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in
favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia
di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime
di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta
utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento
del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono
ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della
volturazione, all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati
in favore dei profughi ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, nonchè agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle
procedure e in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà
statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti
in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti
previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di
vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento,
si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della
domanda di acquisto dell’alloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter.
In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero
della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con
l’Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
comunque in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini
istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero
dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del demanio.
13-quater.
Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter
entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere
assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli
immobili individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta
giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter,
anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore
degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954
milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le
condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in
conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione
separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri
finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero
della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli
investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui
capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies,
a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle procedure di
valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell’Amministrazione della
difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis,
e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e
del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni
dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata
all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina
militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni
di euro per l’anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di
edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli
dei sergenti e dei volontari in servizio permanente».
444. Le
finalità di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e
successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il
ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non
ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il
comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione,
ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi
edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro
normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie
fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di
sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della
ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenzia del
demanio:
a)
entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli
elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione di
interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d)
ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b)
i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera
a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione
è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e
agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di
realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonchè ai
lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine
ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento
delle proprie attività istituzionali, nonchè le previsioni in ordine alle
superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all’esecuzione delle
predette finalità.
447.
L’Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la
formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e
fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico
per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi
annuali.
448.
L’Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al
Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte
in attuazione delle disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL sono
approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati
alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
450. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti,
avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite
cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a
Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all’articolo 7,
comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio
figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con
modalità concordate tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le
modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al
secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di
interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti
finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a
garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la
Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno
1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a
decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo 19-bis,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e
autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui
alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla
realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più
efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene
assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali
stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono
ubicati gli immobili di cui all’articolo 17 della citata Convenzione per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già
perfezionata la fase della progettazione preliminare.
453. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale
n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l’accesso
alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di
euro, a favore dell’ANAS Spa, a decorrere dall’anno 2005. La Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS Spa ai sensi
dell’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. All’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di esecuzione
di lavori e».
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi
infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in
relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi
reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa
circolazione viaria, nonchè tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed
aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per
la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5
milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla
fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di
infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di
supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di
intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili
per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma
158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l’anno 2005.
458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali
previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
459. Per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità
prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice
civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono
iscritti all’Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità
prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile:
a)
per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative
agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b)
per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre
cooperative e loro consorzi.
461.
L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla
lettera a) del comma 1.
462.
L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito
imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle
attività produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle
cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381. Resta, in ogni caso, l’esenzione da imposte e la deducibilità delle
somme previste dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni.
464. A decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società
cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente
l’applicabilità dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è
limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione
che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo
statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle
società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera
l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi
spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90
per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
ricomprese, a decorrere dal 1º gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del
1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel
medesimo numero 41-bis)
468. All’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il
secondo periodo è soppresso.
469. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in
genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai
sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di
spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.
a)
al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle
banche, l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei
confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore
al 50 per cento del volume d’affari»;
b)
il comma 4 è abrogato.
470.
All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è
inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in
qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da
considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di
occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato».
471. A
decorrere dal 1º gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità
di liquidazione e di versamento dell’imposta sul valore aggiunto contenute
nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell’anno solare
precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo
superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno
facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
472. All’articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito
il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione
dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati
al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel
rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono
essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito
delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella
misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica
alle riserve per ammortamenti anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi
29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000,
n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell’articolo 14 della legge 21
novembre 2000, n. 342, l’imposta sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta
al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al
comma 474, assoggettati all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare il
reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente e in caso
di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta
previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
dall’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi
relativa all’esercizio di cui al comma 473 ed è versata, in unica soluzione,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale
esercizio.
477. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in
tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se
l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione,
la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del
codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di
euro per l’anno 2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova
applicazione l’imposta sulla pubblicità»;
b) all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che
non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis»;
c) dopo l’articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1.
I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per
l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta
è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i
soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste
dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non
fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è
esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2.
Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e
pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi
similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio
nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente
responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni
commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento
deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o
della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un
comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro,
proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati,
ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta
entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei
comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La
definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al
rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le
predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di
decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si
applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515»;
d)
all’articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità
solidale»;
e) all’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il
seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale».
481. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti
elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che
materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste
responsabilità solidale».
482. Alla
legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in
flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È
responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in
solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile» sono
sostituite dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell’esecutore
materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;
b)
all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste
responsabilità neppure del committente».
484. Le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute
nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per l’anno 2006 resta fissato in
95 milioni di euro.
485. Con
provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto
dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei
tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a
500 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006.
486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi
compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono
essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in
pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo
erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali
delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto
1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29
gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è
sostituito dal seguente:
«Il gioco
del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote
di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri
estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le
estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le
scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa
con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla
ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto
attraverso la rete automatizzata del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto
1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
«I premi
sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b)
estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio
massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito
tra le poste l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6
milioni di euro».
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della
legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. È
istituita la scommessa dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto
determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato
la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo,
terzo, quarto e quinto estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita
una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al
concorso Enalotto.
495. All’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è
abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso
che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del
rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla
medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il
gioco lecito, sono illeciti ancorchè non consentano il prolungamento o la
ripetizione della partita.
497. L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica
alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della
rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a
totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono
stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle
agenzie ippiche e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e
compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come
compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a
favore dell’UNIRE.
499. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il
comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter.
La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore
di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere
a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i
predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non
conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai
sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
500. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e
al comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e
7».
501.
All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono
abrogati.
502. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti
il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza.
Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei
richiedenti.
503. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2005».
504. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2003 e per l’anno 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».
505. Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato
in euro 3.615,20.
506. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b)
il comma 5-bis è abrogato.
507. Il
termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2005.
508.
All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».
509. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi
d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i sei periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita
nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
510. Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a)
le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta
nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta
lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di
cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2
dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime
agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della
provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma
6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al
fine di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole ed
agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi
di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è
attribuita all’ISMEA. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi
di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti
amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi
trasferiti.
513. Per
l’anno 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004,
l’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro
33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al
primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica
altresì ai seguenti soggetti:
a)
agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92
del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
517. Per
ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e
516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277. Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per
gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005
una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale
copertura dell’onere relativo all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale
copertura dell’onere relativo all’anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per
l’anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
520. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30
miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».
521. Il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è
sostituito dai seguenti:
«6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata
in regime di deposito fiscale. Nell’ambito di un programma della durata di
sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall’accisa nei
limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli
operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari,
devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonchè le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di
distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori.
Nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il
trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche
agricole e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i
costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla
sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2.
Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi
del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi
in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote
loro assegnate per l’anno in questione, purchè vengano immessi in consumo
entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle
quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra
gli altri beneficiari».
522.
L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523.
All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive
modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei
anni».
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n.
C(2004)2638 FIN dell’8 settembre 2004, l’articolo 94, comma 14, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
525. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno
2005, di 15 milioni di euro.
526. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della citata legge
n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di
50 milioni di euro.
527. Tra i soggetti di cui all’articolo 44, comma 9-quinquies,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che
ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi
anteriori al 1º gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi
anteriori al 1º gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare
tale facoltà entro il 31 marzo 2005».
528. In virtù del combinato disposto dell’articolo 45, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 36 della legge della Regione
siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di
cui all’articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono
trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi
previste, all’articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti
delle norme di contabilità di Stato.
529. All’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento
all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a
50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l’anno 2005, a
sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione Calcio
Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire
nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al
campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente
iscritte);
b)
25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2
(per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al
campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11
squadre regolarmente iscritte).
531. Il
contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2
presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di
competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore
Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle di serie
B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I
contributi a sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre
non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici,
nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di
contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al
comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già
percepito da altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le
stesse vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto
già impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle
amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e
partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC – Divisione Calcio
Femminile – delle Serie A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre
2002, n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi
di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92,
abbia avuto applicazione, perchè il limite di età pensionabile era inferiore
a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su
richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal
citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere
fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure
facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell’articolo 1-quater del
decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione
dei versamenti contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e
riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo
straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente
Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è
implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l’applicazione della disciplina del conto
economico, di cui al comma 2 dell’articolo 115 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, sono differiti all’anno 2004 e all’anno 2006,
rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma
1, lettera d), dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono
costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche
in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di
unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi
dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi
degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di
un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati
al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono
conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del
territorio, al fine di potenziare l’impiego del poliziotto e del carabiniere
di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente
disposte ai sensi dell’articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l’anno 2005, 56 milioni
di euro per l’anno 2006, 86 milioni di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008, per l’assunzione, in deroga a quanto
previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e
dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400
carabinieri, come incremento d’organico dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui
al comma 541, si provvede:
a)
nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato
prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in
servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai
giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il
periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei
carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della
polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo
di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la
disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto
di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di
Stato;
b)
per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire
da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai
restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei
volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed
utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4
del medesimo articolo.
543. Per
la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l’Arma dei
carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in
ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l’anno 2005, mediante
reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il
servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di
completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un
anno, da riammettere in servizio ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
b)
per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire
da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai
restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei
volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed
utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4
del medesimo articolo.
544. Per
l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento
(CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004,
finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e
tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè per proseguire gli
interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi
di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23
milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
545. La
spesa di cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità
previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare
la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di
leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementata fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali
e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della
presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l’anno 2005,
euro 12 milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con
successivo decreto del Ministro dell’interno, da comunicare al Ministro per
la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio
delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla
copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico
disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50
per cento, mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e
per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette
graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del
personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono
effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed
approvazione.
547. Per il potenziamento dell’attività di soccorso tecnico urgente in
materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il
proseguimento del programma di interventi previsto dall’articolo 52, comma
7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’ anno 2005, di 6
milioni di euro per l’anno 2006 e di 1 milione di euro per l’anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri e le altre forze messe a
disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate
alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e
della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto
dall’articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
autorizzate:
a)
la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze di carattere
infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza – e la spesa di 3
milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’interno – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
all’opera del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento della rete
nazionale cifrante;
b)
la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti,
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma
restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono
essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali
di base interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
550.
All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti:
«4-bis.
In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con
proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter
e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire
dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi
rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base
di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati
dal Ministero per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo
dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già
assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione
di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base
delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti
della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere
autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri
prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei
prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia
intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti
soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate». nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori.
551. I
provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono
impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le
controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di
impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui
al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con
i Paesi interessati, il Ministero dell’interno è autorizzato a provvedere,
nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5
milioni di euro a decorrere dal 2007, all’integrazione e allo sviluppo della
rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di
stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o
con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad
incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione
della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari
o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative
dipendenze, nonchè le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei
funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di
collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della difesa e dell’economia e delle finanze. Il predetto regolamento
stabilisce le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali di
collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in
qualità di esperti a norma dell’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base
di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli
interessi di uno o più Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto dei
vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne
un pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici
degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti
per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi
tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati
dall’amministrazione di provenienza.
558. All’articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all’articolo 37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005,
l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente
diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D
allegata alla presente legge.
563. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla
presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell’anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti
nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun
Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da
iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per
l’anno 2004 di pertinenza dell’unità previsionale di base 3.2.3.4
«informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola
sono destinate per l’importo di 30 milioni di euro all’entrata del bilancio
dello Stato per il 2005.
572. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.
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