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Diffidate da chi promette impossibili cancellazioni dei protesti e riabilitazioni immediate.
Dovete rivolgervi alla Camera di Commercio, attraverso il servizio svolto dall’Ufficio Protesti.
E' possibile chiedere la cancellazione di un protesto nei seguenti casi:
1) per avvenuto pagamento;
2) per illegittimità o erroneità del protesto;
3) per riabilitazione.
1) Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto per cambiale o vaglia
cambiario abbia pagato quanto dovuto, può chiedere la cancellazione del protesto
stesso dal Registro Informatico, inoltrando su apposito modulo formale istanza
alla Camera di commercio, corredata dal titolo quietanzato e dall'atto di
protesto o dalla dichiarazione di rifiuto di pagamento, tutti in originale.
Il debitore che non è in grado di reperire il portatore del titolo può produrre,
al fine di ottenere la cancellazione del protesto, al posto del titolo
quietanzato, un certificato di un'azienda di credito attestante il deposito
dell'importo del titolo vincolato al portatore.
Sull'istanza decide con determinazione il responsabile dirigente dell'Ufficio
Protesti.
2) Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato
protestato (per vaglia cambiari, tratte accettate) illegittimamente o
erroneamente. L'istanza può essere presentata anche dagli stessi Pubblici
Ufficiali abilitati. La Camera di commercio, accertata l'esistenza della
illegittimità o dell'errore, provvede di conseguenza.
3) Ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l'usura) gli
effetti protestati per mancato pagamento possono essere cancellati
esclusivamente una volta ottenuta la riabilitazione, con Decreto del Presidente
del Tribunale, che viene accordata, solo in assenza di ulteriori protesti, nei
successivi 12 mesi dalla levata del protesto.
Il decreto di riabilitazione viene trasmesso all'Ufficio Protesti della Camera
di commercio che provvede, ai sensi di legge, a pubblicarlo per 10 giorni sul
Registro Informatico dei Protesti. Trascorso tale periodo - senza che sia
intervenuta nel frattempo alcuna opposizione - l'avente diritto può inoltrare
istanza alla Camera di commercio per ottenere la cancellazione definitiva del
proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti. Su di essa provvede
con determinazione il responsabile dirigente dell'Ufficio.
Per tutte le tipologie di cancellazione sopra specificate è dovuto alla Camera
di commercio un diritto di segreteria per ogni protesto di cui si richiede la
cancellazione, da pagarsi secondo le modalità stabilite da ogni singola Camera.
Come inoltrare la domanda di cancellazione.
La domanda, deve essere redatta su apposito modulo in distribuzione presso gli sportelli protesti delle Camere di Commercio, oppure scaricabile dai loro siti Internet, ad esempio
per la Camera di Comemrcio di Novara
http://www.no.camcom.it.
Occorre allegare il titolo quietanzato in originale con relativo atto di protesto, la documentazione comprovante il pagamento delle altre spese relative al protesto, la copia di un documento valido di identità
se la domanda viene inoltrata da un terzo e la ricevuta di versamento alla
Camera di Commercio dei diritti di segreteria.
Tempi per la cancellazione.
La Camera di Commercio, dalla data di presentazione della domanda ed entro pochi giorni (ma non immediatamente), provvede alla cancellazione definitiva dal Registro informatico dei protesti cambiari, del nominativo; da quel momento nessuno potrà più venire a conoscenza che c'è stato il protesto.
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